Per i lavoratori che nel 2020 hanno percepito sia la cassa integrazione dall’Inps o dai Fondi Bilaterali ed hanno beneficiato anche del pagamento da parte del Datore di Lavoro, sono OBBLIGATI a presentare il Modello 730/2021.

 

Nel 2020 molti lavoratori hanno subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, percependo la cassa integrazione ordinaria in deroga o il Fondo di integrazione Salariale. Se l’indennità è stata erogata dall’Inps o dagli Enti bilaterali, sarà necessario predisporre il Modello 730/2021

Infatti, in tal caso, il lavoratore dovrà essere in possesso di una doppia certificazione unica, (Modello CU/2021), ed entrambe  dovranno essere consegnate al Caf o al professionista incaricato per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Precisamente, verranno infatti rilasciate al lavoratore due certificazioni uniche:

  • il modello CU dell’INPS, da scaricare online sul portale dell’Istituto, necessario per certificare i redditi percepiti a titolo di cassa integrazione;
  • il modello CU relativo ai redditi da lavoro dipendente erogati da parte del datore di lavoro, necessario per l’appunto per la certificazione dei redditi da lavoro dipendente erogati dal datore di lavoro.

Ricordiamo, che chi ha avuto più sostituti d’imposta, e quindi ha più CU rilasciate da datori di lavoro diversi, è sempre tenuto a presentare la dichiarazione. Ad esempio, se durante il 2020 si è cambiato lavoro (e datore di lavoro) o si ha un periodo di lavoro e uno di indennità di disoccupazione erogata dall’INPS o per chi è andato in pensione.

Purtroppo, una delle conseguenze previste per il lavoratore percettore di due o più certificazioni uniche, da parte di più datori di lavoro, o da parte del datore di lavoro e dell’INPS, è di dover procedere necessariamente alle operazioni di conguaglio mediante la presentazione del modello 730, da cui potrebbe scaturire un debito o un credito Irpef.

 

 

 

Mario nel 2020 ha lavorato come dipendente in un bar ed ha usufruito della Cassa Integrazione perchè il suo titolare ha dovuto chiudere nel periodo di lockdown a causa del Covid-19. Pertanto, ha percepito nell’anno 2020 sia reddito di lavoro dipendente da parte del suo datore di lavoro, che reddito da Cassa Integrazione pagati dall’Inps. In tal caso, Mario avrà due Cu/2021, una che gli verrà consegnata dal suo datore di lavoro e l’altra che dovrà prelevare dal Cassetto personale dell’Inps. Quindi, il lavoratore sarà obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per verificare se saranno dovuti conguagli aggiuntivi, oppure se avrà diritto ad un rimborso Irpef

 

Dott.ssa Micaela Chiruzzi

C’è ancora tempo, per il contribuente distratto e ritardatario, per trasmettere la dichiarazione redditi 2020 per l’anno d’imposta 2019.

E’ possibile entro il 10 marzo 2021 presentare validamente anche se tardivamente, per via telematica il modello entro 90 giorni dalla scadenza originaria.

Ricordiamo che quest’anno, l’approvazione del decreto Ristori quater ha prorogato al 10 dicembre 2020 la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi 2020, anno imposta 2019, pertanto il termine di 90 giorni per regolarizzare la debenza è fissato al 10 marzo 2021.

Decorso inutilmente tale ultimo termine, senza che il contribuente non abbia provveduto a sanare la dimenticanza, la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 si considererà a tutti gli effetti omessa.

La dichiarazione tardiva presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario è soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 euro, che può essere ridotta a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria) grazie al ravvedimento operoso, come previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97.

Per il versamento bisognerà utilizzare il la delega di pagamento F24 indicando il codice tributo 8911 e l’anno riferimento 2020.

Qualora dalla dichiarazione emerga un debito d’imposta, oltre alla sanzione per tardività della dichiarazione, sono previsti sanzione ed interessi per il tardivo versamento regolarizzabili anch’essi con il ravvedimento operoso.

La dichiarazione deve essere inviata telematicamente per il tramite di un intermediario abilitato oppure direttamente, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Dott.ssa Micaela Chiruzzi